Bonus prima casa: nuovi chiarimenti

By Gennaio 15, 2021 Gennaio 19th, 2021 Economia

Con la risposta all’interpello n. 44/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i crediti d’imposta per operazioni immobiliari legate alla prima casa che possono essere fruiti solo per intero o anche parzialmente, e quando possono essere fruite in diminuzione di altre imposte oppure in compensazione in dichiarazione dei redditi. Nello specifico, in caso di acquisto di un immobile con agevolazione “prima casa” (riacquisto entro un anni dalla vendita di un’altra abitazione principale), il credito d’imposta spettante potrebbe non essere fruito integralmente in sede di rogito notarile se il credito risulta superiore all’imposta di registro.

Pertanto, nel caso in cui il credito di imposta  prima casa  sia utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto, l’importo residuo potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte IRPEF oppure in compensazione delle somme dovute. Questo stesso credito residuo, invece, non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e neppure per quelle su successioni e donazioni, se si tratta di atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. Per le imposte dovute per tali atti e denunce, infatti, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

Pertanto, il  bonus fiscale, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere come detrazione in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva, oppure in compensazione nel periodo di imposta corrispondente. Per riassumere, e il contribuente può utilizzare il credito in diminuzione dall’imposta di registro per l’atto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l’intero importo  in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi  delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
  • successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in  compensazione  delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Fonte : www.pmi.it